ASSUNZIONI SOSTEGNO

In relazione alle assunzioni di personale docente di sostegno, Legge 128/2013, il Ministero dell’Istruzione, a seguito di chiarimenti richiesti, ha precisato che “la rinuncia alla nomina in ruolo su posto di sostegno non comporta, esclusivamente per l’anno in corso, il depennamento dalla graduatoria ad esaurimento di posto comune da cui è derivata la posizione nell'elenco di sostegno, né da quella del concorso ordinario”.

Ha inoltre precisato che “per i docenti neo nominati in ruolo su posti di sostegno, con decorrenza giuridica 1/9/2013, l’anno scolastico è considerato come anno di prova purché il neo nominato presti servizio in qualità di supplente (annuale, fino al termine delle attività didattiche o con supplenze temporanee di almeno 180 giorni)”.

- La nota 1441/14 del MIUR